Art. 18.
(Funzione divulgativo-informativa).

      1. Nell'esercizio della funzione divulgativo-informativa, l'Autorità:

          a) detta regole per assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;

          b) studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi consultoriali, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento e all'erogazione dei medesimi servizi;

          c) promuove iniziative volte a migliorare la modalità di erogazione dei servizi consultoriali;

          d) presenta annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sullo stato dei servizi consultoriali e sull'attività svolta;

          e) detta norme per pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni

 

Pag. 17

di svolgimento dei servizi consultoriali al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali.