1. Nell'esercizio della funzione divulgativo-informativa, l'Autorità:
a) detta regole per assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;
b) studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi consultoriali, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento e all'erogazione dei medesimi servizi;
c) promuove iniziative volte a migliorare la modalità di erogazione dei servizi consultoriali;
d) presenta annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sullo stato dei servizi consultoriali e sull'attività svolta;
e) detta norme per pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni